L’Agcm sanziona WhatsApp per violazione del Codice di consumo

Nella riunione dell’11 maggio 2017, l’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha chiuso due istruttorie, avviate nell’ottobre 2016, nei confronti di WhatsApp Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo.
Nel primo procedimento, l’Agcm ha riscontrato come l’app di messaggistica abbia indotto gli utenti “ad accettare integralmente i nuovi Termini di utilizzo”: nello specifico, la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione. Differente era la situazione di coloro i quali erano già iscritti all’app al 25 agosto 2016, data della modifica dei Termini: essi avevano la facoltà di accettare “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l’app. L’Autorità ha, dunque, ritenuto scorretta la pratica commerciale di WhatsApp ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, del Codice del Consumo –“in quanto contraria alla diligenza professionale e capace di falsare il comportamento economico del consumatore medio”- comminando una sanzione di 3 milioni di euro nei confronti dell’app.
Per quanto concerne il secondo procedimento istruttorio, l’Autorità ha accertato la natura vessatoria di alcune clausole inserite nei Termini di utilizzo del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori. In particolare, come specifica il testo del provvedimento, quelle che riguardano: – la responsabilità contrattuale: la previsione di ampie e generiche esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp (inclusa quella che discende dal proprio inadempimento);
– la disponibilità del servizio: la possibilità di interrompere uno o più servizi da parte di WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
– la risoluzione del contratto: il diritto, esercitabile da WhatsApp, di modificare, “sospendere o non consentire all’utente l’accesso ai Servizi o il loro utilizzo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo”, senza la previsione di un analogo diritto per il consumatore;
– le modifiche unilaterali contrattuali: il diritto, esercitabile da WhatsApp, di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate e senza la previsione di un’adeguata informativa per l’utente;
– la legge applicabile e il foro competente: la legge californiana è quella da ritenersi applicabile al contratto e alle controversie; i fori competenti per la risoluzione delle controversie sono il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California;
– gli ordini: un diritto, esercitabile da WhatsApp, di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero;
– la lingua: “in caso di conflitto tra qualsiasi delle versioni tradotte dei […] Termini e la versione in lingua inglese, la versione in lingua inglese prevarrà”, senza prevedere la prevalenza dell’interpretazione più favorevole al consumatore.
L’Autorità ha, così, disposto, la pubblicazione da parte di WhatsApp – ai sensi dell’articolo 37-bis del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore – del testo dell’estratto del provvedimento sull’hompage del sito della società nella versione italiana per venti giorni consecutivi e la notifica agli utenti italiani registrati all’app dello stesso provvedimento.

FN