TAR Lazio: Google è obbligato a trasmettere i dati sui ricavi all’AGCOM

Con sentenza n. 1739 del 14 febbraio 2018, il TAR del Lazio ha stabilito che anche Google è tenuta a trasmettere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) l’informativa sui dati contabili ed extracontabili, la cd. informativa economica del sistema (IES), che la delibera n. 397/13/CONS ha esteso alle concessionarie di pubblicità attive sul web e alle società con sede all’estero.

Il giudice “amministrativo” ha respinto il ricorso presentato da Google Ireland Limited e da Google Italy le quali avevano sostenuto che l’IES riguardasse esclusivamente gli operatori dei settori dell’editoria e della radiodiffusione, ai sensi della legge n. 650/1996.
Sul punto, il Tar ha evidenziato come la ridefinizione dei soggetti obbligati a comunicare l’IES –  che è in stretta dipendenza con l’iscrizione degli operatori economici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) – “ha dunque un chiaro fondamento normativo, rispondendo, più in generale, ad una necessaria esigenza di interpretazione adeguatrice e finalistica delle norme” e risulta coerente con le numerose previsioni, nazionali e sovranazionali, che equiparano le attività svolte sul web a quelle tradizionali del campo delle comunicazioni. Secondo il giudice, la mancata espressa menzione delle imprese concessionarie sul web, peraltro, si spiega con la scarsa diffusone del fenomeno al momento della redazione della norma.

Il TAR Lazio ha respinto anche le doglianze relative alla lesione del diritto di stabilimento dell’impresa non avente sede legale in Italia e all’eccessiva gravosità derivante dall’obbligo di comunicazione dei dati contabili ed extracontabili che avrebbe comportato una riscrittura del bilancio per l’impresa.
Con riferimento alla prima questione, il giudice ha evidenziato come l’IES sia finalizzato al rispetto del principio del pluralismo e renda, pertanto, indifferente, ai fini della ricorrenza dell’obbligo di comunicazione, il fatto che la sede legale si trovi o meno in Italia, “fermo restando che la comunicazione riguarderà i soli ricavi prodotti in Italia”.
Rispetto all’ eccessiva gravosità dell’adempimento, il TAR, infine, ha stabilito che i soggetti non obbligati a redigere il bilancio di esercizio possano comunicare “la voce omologa che risulti nelle scritture contabili” e che gli standard e i principi contabili internazionali (IAS) abbiano reso “ulteriormente compatibili i criteri di redazione dei bilanci”.

Tar Lazio, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1739

FN